STATUTO
della FONDAZIONE “FRATELLI METE GR. UFF. GUGLIELMO, ADOLFO, ORESTE e ALBERTO”
Articolo 1
È costituita a Roma, presso la Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e Segretari Giudiziari, per volontà del defunto Mete Adolfo, una fondazione in memoria del compianto Mete Guglielmo denominata “FRATELLI METE GR. UFF. GUGLIELMO, ADOLFO, ORESTE e ALBERTO”.
Articolo 2
La Fondazione ha lo scopo di erogare annualmente, con le rendite e gli interessi del patrimonio, borse di studio a favore di studenti medi ed universitari, figli di funzionari delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie che siano particolarmente meritevoli, in modo da agevolarli nella prosecuzione degli studi.
Articolo 3
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni caduti nella successione del fondatore Mete Adolfo e indicati nell’atto costitutivo ricevuto dal notaio Alfonso Marchese di Roma in data 25 agosto 1969 Rep. N. 8565/2272.
Detto capitale potrà essere aumentato oltre che con i residui di gestione, anche con le offerte che eventualmente pervenissero alla Fondazione da parte di chiunque.
Articolo 4
La Fondazione è amministrata dalla Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e Segretari Giudiziari e per essa dai suoi organi di amministrazione, secondo le norme e le modalità stabilite dall’ordinamento di tale Ente approvato con legge 11/5/1951 n. 384 e del Regolamento relativo approvato con D.P. 23/5/1952 n. 756, salvo quanto espressamente previsto in deroga dal presente Statuto.
L’Ente amministratore, e per esso il suo Consiglio Centrale, ha, fra gli altri, i seguenti compiti:
- a) determinare annualmente, entro il 28 febbraio, il numero e l’importo dei premi da conferire in relazione all’entità degli interessi e delle rendite del patrimonio della Fondazione, previa detrazione delle spese per la gestione del patrimonio;
- b) bandire il concorso relativo entro il 30 aprile di ciascun anno;
- c) formare, entro il 15 giugno di ciascun anno, le graduatorie dei concorrenti in base ai criteri indicati nel successivo articolo 5 e proclamare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i vincitori dei premi annualmente messi a concorso con obbligo di destinare all’incremento dei futuri premi annuali il relativo importo qualora i premi stessi non vengano assegnati per qualunque motivo;
- d) stabilire opportune modalità, oltre a quelle previste dal successivo articolo 5, per il conferimento delle borse di studio;
- e) adottare ogni altro provvedimento riguardante l’amministrazione della Fondazione
Articolo 5
Le borse di studio di cui all’articolo 2 del presente statuto non sono compatibili con il godimento di altre borse o premi di studi e verranno assegnate:
- a) per un terzo a studenti universitari che nel precedente anno accademico abbiano conseguito una media di almeno 25/30 o equivalenti semprechè si trovino in regola con il piano di studio approvato dalla Facoltà;
- b) per un terzo a studenti che nell’anno scolastico precedente abbiano frequentato le scuole medie superiori in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, ottenendo, nella sessione estiva la promozione o il diploma relativo con attestazione di giudizio sintetico non inferiore a “buono” o equivalente;
- c) per un terzo a studenti che nell’anno scolastico precedente abbiano frequentato le scuole medie inferiori in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, ottenendo, nella sessione estiva, la promozione alla classe superiore o la licenza con attestazione di giudizio sintetico non inferiore a “buono” o equivalente.
Le singole graduatorie saranno formate tenendo conto dei decimi di punto o equivalenti. A parità di voto saranno preferiti nell’ordine:
1) gli orfani
2) i concorrenti nati in Calabria
L’appartenenza a famiglia numerosa costituirà criterio preferenziale, a parità di merito, quando siano in più i candidati che si trovino nelle condizioni relative ai detti due ultimi requisiti.
Il relativo bando di concorso dovrà essere pubblicato entro e non oltre la detta data del 30 aprile di ogni anno sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
La proclamazione dei vincitori avverrà entro e non oltre la detta data del 30 giugno di ogni anno e sarà pubblicata sul detto bollettino subito dopo.
Articolo 6
La Presidenza della Fondazione spetta al Presidente pro-tempore della Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari, il quale, in analogia al citato ordinamento della detta Cassa Mutua stessa, ha la rappresentanza legale della Fondazione in tutti i rapporti con i terzi e in giudizio. Egli può prendere sotto la propria responsabilità i provvedimenti di urgenza nell’interesse della Fondazione. Deve però sottoporre i provvedimenti così adottati alla ratifica del Consiglio Centrale nella prima successiva adunanza di esso.
Articolo 7
Il Consiglio Centrale dell’Ente amministratore, composto, secondo quanto previsto dalla citata legge 11.5.1951 n. 384, da sette membri, si riunirà in via ordinaria una volta ogni tre mesi, e in via straordinaria quando occorrà su invito del Presidente.
Esso potrà delegare in tutto o in parte i propri poteri relativamente all’amministrazione della Fondazione ad un Comitato Esecutivo di non meno di cinque membri compresovi il Presidente.
L’avviso di convocazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno ed è recapitato ai membri del Consiglio e del Comitato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo che si tratti di convocazione di carattere urgente, nel qual caso l’avviso potrà essere recapitato ventiquattro ore prima della riunione.
Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza di cinque componenti per il Consiglio e di tre per il Comitato e, le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Se il Presidente è temporaneamente assente o impedito ne fa le veci il Vice Presidente o il Consigliere più anziano della Cassa.
Articolo 8
Le deliberazioni del Consiglio Centrale dell’Ente amministratore relative alla Fondazione e quelle del Comitato devono essere verbalizzate a cura di un componente di volta in volta nominato Segretario su appositi libri e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario stesso.
Articolo 9
I componenti del Consiglio Centrale e quelli del Comitato Esecutivo, in analogia a quanto stabilito dal più volte menzionato ordinamento della Cassa Mutua tra i Cancellieri e Segretari Giudiziari, non percepiranno alcun compenso per l’attività da essi svolta a favore della Fondazione.
Articolo 10
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Articolo 11
Il bilancio sia preventivo che consuntivo della Fondazione è predisposto dal Presidente e approvato dal Consiglio Centrale in analogia a quanto stabilito dall’ordinamento dell’Ente amministratore.
Articolo 12
La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione.
Articolo 13
In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi motivo alla devoluzione dei beni residui provvederà l’Autorità governativa ai sensi dell’art. 31 Cod. Civ. attribuendoli ad altri Enti aventi fini analoghi.
F.to: LUIGI GUERRIERI n.q.
CONSOLATO SERGI – Coadiutore