Alla cessazione dal servizio il socio ha diritto alla liquidazione del premio di buona uscita.
In caso di morte del socio, avvenuta in attività di servizio, tale diritto sorge nel momento del decesso e spetta agli eredi legittimi.
Il premio, determinato dall’Allegato A del Regolamento della Cassa Mutua Cancellieri (D.P.R. 23.5.1952, n. 756, così come modificato dal D.P.R. 23.12.1987, n. 299), è proporzionato agli anni di contribuzione e all’ultima qualifica rivestita.
Inoltre, i fondi di cui all’art. 7, lettera a), del regolamento che a chiusura dell’esercizio non risultano impegnati in confronto a quelli preventivati nei capitoli delle spese, vengono assegnati, in proporzione, ai soci collocati a riposo nell’anno di riferimento.
La liquidazione del premio di buona uscita è corrisposta d’ufficio a seguito di comunicazione da parte del Ministero (in caso di cessazione per anzianità) o dell’ufficio di appartenenza (in caso di dimissioni).
Al fine di rendere più celere la pratica, comunque, si invitano coloro che andranno in pensione ad inviare, con congruo anticipo, alla Cassa Mutua Cancellieri, una istanza nella quale siano indicati il codice fiscale, la qualifica, la data del collocamento a riposo, l’indirizzo di casa e le modalità di pagamento della buonuscita, allegando copia del provvedimento ministeriale nonché copia di uno statino di stipendio al fine di appurare l’effettiva ritenuta a favore dell’Ente ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi della L. 445/00, in merito all’applicazione della ritenuta di categoria a favore della Cassa Cancellieri.
In caso di cessazione a causa di morte, gli eredi dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, con indicazione degli eredi e delle modalità di pagamento.