Sovvenzioni

In base all’art. 15 del regolamento i soci possono richiedere ogni anno una sovvenzione straordinaria per le spese sostenute per sé o per la propria famiglia.

In base all’art. 8 del regolamento la famiglia del socio si considera costituita: dal coniuge, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa, e dai figli a carico.

Ogni concessione di somma fatta a titolo di sovvenzione straordinaria da parte della Cassa, a norma dell’art. 4, n. 3 della legge 11 maggio 1951 n. 384, è subordinata alla condizione che il richiedente abbia urgenza di aiuto in seguito a gravi sventure, malattie o altri eventi straordinari la cui verità sia attestata dagli atti e dalle informazioni degli organi della Cassa o dai certificati delle Autorità competenti.

La misura della somma da concedere è proporzionata alla spesa sostenuta e dimostrata dal richiedente, spesa che non deve essere comunque inferiore all’importo di €. 1.000,00.

Non si può far luogo a più di una concessione per ogni esercizio finanziario in favore della stessa persona o famiglia.

Tra le fattispecie previste per l’erogazione di contributi, di cui alla delibera del 20 maggio 2002 ed alla prassi consolidata da tempo, rientrano:

      cure mediche relative al socio ed alla famiglia (visite specialistiche, cure ortodontiche, etc…)

         nascita di un figlio o spese funerarie relative a prossimi congiunti, per cui è previsto un contributo fisso di euro 500,00

           spese derivanti da eventi straordinari per i quali si riconosca l’urgenza di aiuto.

La domanda deve essere inviata al Consiglio distrettuale, domiciliato presso la Corte d’Appello competente per territorio (per i dipendenti del Ministero e della Corte di Cassazione la domanda, invece, può essere inviata direttamente al Consiglio Centrale) e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1)     Composizione della famiglia e situazione economica della stessa relativa ai redditi familiari: il richiedente dovrà precisare se si tratta di famiglia monoreddito o meno; si dovrà precisare, altresì, in caso di spese affrontate dal coniuge, se lo stesso sia convivente e a carico del socio.

2)   Copia di uno statino di stipendio al fine di appurare l’effettiva ritenuta a favore dell’Ente ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi della L. 445/00, in merito all’applicazione della ritenuta di categoria a favore della Cassa Cancellieri.

3)          Documentazione relativa alle spese sostenute

4)         Parere motivato del Consiglio distrettuale in merito alla richiesta; il Consiglio deve segnalare, altresì, se esistano casi particolari da liquidare con priorità

Per quanto riguarda le spese mediche questo Consiglio Centrale, con delibera del 20 maggio 2002, ha stabilito i seguenti criteri di massima: per la prima istanza, il sussidio è concesso nella misura del 20% della spesa sostenuta e dimostrata in caso di spese per accertamenti medici e visite specialistiche, e del 15% in caso di spese odontoiatriche.

Per le istanze successive alla prima le percentuali sono ridotte del 50%, salvo casi particolari. Per istanze successive alla prima, ai fini della predetta riduzione, si fa riferimento agli ultimi 3 anni.

Non sono presi in considerazione gli scontrini di farmacia se non accompagnati da ricetta medica.

I criteri adottati rispondono a due esigenze fondamentali, considerato il gran numero di istanze che pervengono annualmente e l’esiguità dei fondi disponibili: da un lato si vuole favorire chi chiede il sussidio per la prima volta, non potendo le istanze rivestire il carattere della abitualità (verrebbero meno, infatti, i requisiti della straordinarietà e dell’urgenza); dall’altro si è inteso differenziare la quota del rimborso a seconda della gravità dell’evento (una malattia invalidante o un intervento salvavita hanno sicuramente una rilevanza maggiore in termini di urgenza rispetto ad esami clinici di controllo, terapie odontoiatriche, spese farmaceutiche non supportate dall’accertamento di una patologia).

Si fa, altresì, presente che questi costituiscono criteri di massima che possono essere derogati in presenza di situazioni di estrema gravità, che richiedono interventi eccezionali.