Organizzazione

ORGANIZZAZIONE

 (Legge 11 maggio 1951 – n. 384; D.P.R. 23 – 5 – 1952, n. 756)

 

La Cassa Cancellieri è amministrata da un Consiglio Centrale composto di sette cancellieri, dei quali quattro di grado non inferiore all’ottavo.

I componenti del Consiglio Centrale ed i revisori dei conti sono eletti dai componenti dei Consigli Distrettuali, devono essere residenti in Roma e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere rieletti. Il Consiglio Centrale elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il consigliere delegato ed il segretario.

Il Consiglio Centrale è coadiuvato dai Consigli Distrettuali.

I Consigli Distrettuali, che hanno sede presso ogni Corte di Appello, sono composti di cinque cancellieri o segretari giudiziari, dei quali tre di grado non inferiore all’ottavo.

I componenti dei Consigli Distrettuali devono risiedere nella sede della Corte di Appello.

Essi vengono eletti dai cancellieri residenti in ciascun distretto, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Tutte le cariche sono gratuite.

 

CONSIGLIO CENTRALE

CONSIGLI DISTRETTUALI